Art. 90.
(Modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di sorveglianza).

      1. L'articolo 678 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 678. - (Procedimento di sorveglianza). - 1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, salvo non sia diversamente disposto, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti ai

 

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reclami presentati da detenuti ed internati, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata applicate in sentenza, alle misure di sicurezza, alla dichiarazione o alla revoca di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere e nelle altre materie comunque previste dalla legge, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, ai sensi dell'articolo 666 del presente codice. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667.
      2. Il magistrato di sorveglianza, quando si tratta di decidere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 660, sulla rateizzazione della pena o sul differimento della esecuzione o sulla esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale applicato in conversione della pena pecuniaria ai sensi degli articoli 660 del presente codice e 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché quando si tratta di decidere, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla rateizzazione della pena o sul differimento della esecuzione o sulla istanza dell'interessato di conversione della pena, previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 660, provvede con decreto. Prima della adozione del provvedimento, nei casi in cui non vi è istanza dell'interessato, questi è invitato a rendere le sue dichiarazioni, se lo ritiene opportuno.
      3. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato all'interessato e al pubblico ministero, che possono proporre opposizione a mezzo di incidente di esecuzione entro dieci giorni dalla comunicazione e si procede ai sensi del comma 1. L'opposizione sospende la esecuzione del provvedimento.
      4. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza».
 

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